Attività e procedimenti​

Ultimo aggiornamento: 20/06/2023

Tipologie di procedimento

Ultimo aggiornamento: 20/06​/2023

Art. 35, c.1, d.lgs. n.33/2013 e successive modifiche.

Monitoraggio tempi procedimentali

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati​​

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati​​

Ultimo aggiornamento: 12/12​/2022

Art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche.
Autocertificazione
Dal 1 gennaio 2012 sono in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
 
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa “de-certificazione” del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini, in particolare:
1) L’organo responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle “amministrazioni procedenti” all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive sono gli organi competenti per materia dell’Aeronautica Militare, che saranno attivati, di volta in volta, dall’U.R.P..
 
Per informazioni: 
• Tel: 39 06/49866626; 
• Posta Elettronica Certificata: stataereo@postacert.difesa.it
 
Entro trenta giorni, l’Amministrazione provvederà a fornire risposta alle richieste di controllo provenienti dalle “amministrazioni procedenti”.
 
2) Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà:
 
a. L’Autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato; 
b. la firma non deve essere più autenticata. 
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio;
c. la pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto;
d. vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero.
 
​Modulistica:
 
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i sottoelencati documenti: 
 
• certificati medici, sanitari, veterinari;
• certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
• brevetti e marchi.
 
I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“.
Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Dati aggregati attività amministrativa

Ultimo aggiornamento: 20/06​/2023

La presente sottosezione deve riportare i dati di cui all’art 24, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 concernenti “obbligo di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa”, che non si pubblicano in quanto articolo abrogato dal D.Lgs. 97/2016.